Novità normative settembre 2015
Ecco le più interessanti novità in ambito normativo di questo settembre 2015.
Vi ricordiamo che il nostro studio é disponibile per una prima pre-analisi gratuita delle criticità aziendali.
Conversione decreto legge enti locali
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. n.78/2015 La Legge n.125 del 6 agosto 2015 ha convertito, con alcune integrazioni, le disposizioni introdotte dal D.L. n.78 del 19 giugno 2015. Le principali disposizioni di carattere fiscale sono le seguenti:
(Legge n.125 del 06/08/2015 di conversione del D.L. n.78/2015, G.U. n.188 S.O. n.49 del 14/08/2015) |
Detrazione Irpef 50% |
Obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio anche con meno di 9 condòmini L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute. Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari. Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condòmini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015) |
Impresa familiare
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Plusvalenza derivante dalla cessione irrilevante per i collaboratori della impresa familiare L’Agenzia delle Entrate fa luce sulle modalità di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’impresa familiare, chiarendo che la stessa deve essere tassata interamente in capo al titolare dell’impresa ed è, quindi, fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari. Appurato che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’impresa familiare ha rilevanza fiscale interamente in capo all’imprenditore, l’Agenzia precisa che la stessa è da ricondurre nell’alveo dei redditi di impresa e non nella categoria dei redditi diversi. Infatti, le plusvalenze maturate in regime d’impresa sono tassabili come redditi diversi nel caso in cui gli eredi o i donatari non continuino l’attività d’impresa. Circostanza quest’ultima che si è, invece, verificata, nel caso in esame. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.78, 31/08/2015) |
Nuova Sabatini
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Cumulabile il finanziamento-contributo “Nuova Sabatini” con il credito di imposta “Tremonti-quater” Sono state aggiornate le faq sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, è stato precisato che il finanziamento con il contributo “Nuova Sabatini” è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui al D.L. n.91/14 (c.d. “Tremonti-quater”). La “Tremonti-quater” non concorre a formare il cumulo di cui all’art.7 del D.M. 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”. Lo strumento agevolativo definito “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dall’art.2 del D.L. n.69/13 per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ha alla data del 31 agosto 2015 un plafond residuo di risorse pari a circa 2,8 miliardi di euro, prenotabili dalle Pmi che intendono investire in beni strumentali nuovi fino al termine ultimo del 31 dicembre 2016. (Ministero dello Sviluppo economico, Faq, 06/08/2015) |
Contribuenti minimi
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I contribuenti minimi entrano nel Moss Il contribuente minimo che effettua una prestazione di commercio elettronico diretto (c.d. servizi di e-commerce) a un privato consumatore comunitario (c.d. B2C) deve assolvere l’Iva relativa all’operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della stessa. Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d’imposta comunitario, egli tenuto ad assolvere l’Iva relativa all’operazione resa nello Stato membro del cliente. È possibile adempiere a tale onere identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss (MINI ONE STOP SHOP), come previsto dall’art.74-sexies del D.P.R. n.633/72. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.75, 28/08/2015) |
ABI |
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