Novità normative novembre 2019
Ecco le più interessanti novità normative di questo novembre 2019.
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Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi
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Art. 4 co. 1 del DL 124/2019 Con l’art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio. Ambito soggettivo L’obbligo introdotto con la nuova norma si applica al committente che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta e affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio. In particolare, l’obbligo si applica sia ai committenti “imprenditori”, sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali. Il nuovo obbligo:
Ambito oggettivo Il nuovo obbligo si applica ai committenti che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa”. Rientrano nell’ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l’assunzione di un obbligo di fare, sia nell’ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:
Deroga alla rimessa della provvista In alternativa alla provvista per il versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute Obblighi del committente Il committente:
Comunicazione del committente Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute. L’impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l’Agenzia delle Entrate competente. Responsabilità delle parti Sia l’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico. Ravvedimento operoso L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice inadempiente, entro 90 giorni dall’inadempimento, può fornire al committente la provvista o chiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, trasmettendogli i dati necessari per versare gli importi per le ritenute, le sanzioni e gli interessi richiesti per il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97). Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
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