Novità normative novembre 2017
Ecco le più interessanti novità normative di questo novembre 2017.
Vi ricordiamo che il nostro studio è disponibile per una prima pre-analisi gratuita delle criticità aziendali.
Split Payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 17-ter |
Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, 31/10/2017 Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori validi per il 2018 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello split payment. L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 15 novembre 2017. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all’elenco Ipa, pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it/. Il dipartimento comunica inoltre che, dopo le segnalazioni giunte da alcuni contribuenti rispetto agli elenchi definitivi per il 2017 pubblicati lo scorso 14 settembre 2017 e le conseguenti rettifiche, si è proceduto alla loro ripubblicazione. |
Errori contabili: errori reiterati sanabili mediante ravvedimento operoso se già accertati in un periodo di imposta precedente |
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 131, 23/10/2017 L’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997 dispone la riduzione di 1/3 della sanzione base applicabile in caso di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono inferiori al 3% del dichiarato e complessivamente inferiori a 30.000 euro ovvero se l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale dei componenti di reddito purché gli stessi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui è intervenuta l’attività di accertamento. Pertanto, la riduzione di 1/3 della sanzione base può essere ordinariamente applicata solo in sede di accertamento. L’Agenzia delle entrate chiarisce, tuttavia, che nel caso gli uffici abbiano rilevato in fase di accertamento un errore che è stato reiterato da parte del contribuente anche nei periodi di imposta successivi, è possibile applicare il ravvedimento operoso. |