Novità normative novembre 2015
Ecco le più interessanti novità in ambito normativo di questo novembre 2015.
Vi ricordiamo che il nostro studio é disponibile per una prima pre-analisi gratuita delle criticità aziendali.
Art Bonus |
Chiarimenti sul credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno di cultura e spettacolo L’articolo 1, D.L. n.83/2014 ha introdotto un credito di imposta del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Anche le fondazioni bancarie potranno fruire del bonus fiscale in relazione agli oneri che sostengono per l’esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di un bene pubblico, sottoposto alla tutela della locale soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico ed etnoantropologico. L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato, come il beneficio fiscale spetti anche nel caso in cui le fondazioni non eroghino le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento sul bene, ma si obblighino di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del bene pubblico, facendosi carico, in via esclusiva, dei relativi oneri finanziari e organizzativi. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.87, 15/10/2015) |
Digitalizzazione |
Operativo il credito di imposta per esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator Il credito di imposta del 30% fino ad un importo massimo di spesa pari a 12.500 euro per la digitalizzazione turistica a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è ora utilizzabile in compensazione nel modello F24 a fronte della istituzione del codice tributo 6855. In particolare, i contribuenti che hanno visto la loro domanda ammessa sul portale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, per le spese sostenute nel 2014, possono utilizzare sin da subito in compensazione nel modello F24 il credito di imposta, purché l’F24 sia presentato mediante i canali Entratel/Fisconline (non remote banking). Si ricorda che l’ammontare spettante del credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Qualora non già fruito, il credito di imposta del 30% per la digitalizzazione è concesso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Risoluzione n.85, 14/10/2015) |
Consulenze d’ufficio
|
Il medico dipendente non deve emettere fattura per la consulenza occasionale In assenza di abitualità, i compensi erogati da una Pubblica Amministrazione ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche d’ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica. Qualora l’attività di consulenza sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. Pertanto, le operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo previsto dall’articolo 5, D.P.R. 633/1972. Il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell’Azienda sanitaria, allorché effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali non è obbligato ad aprire la partita Iva né a emettere fattura elettronica. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.88, 19/10/2015) |
Dichiarazione Iva
|
In arrivo PEC che allertano su violazioni legate alla dichiarazione Iva 2015 (anno 2014) In questi giorni l’Agenzia delle entrate ha inviato 65.000 comunicazioni con cui ha avvisato in anticipo mediante l’invio di lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2014 e quelli che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA. Peraltro, oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggiano per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi (https://www.inipec.gov.it/). In particolare, i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece, coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.137937, 29/10/2015) |
Rimborsi chilometrici
|
La distanza chilometrica per determinare il rimborso del dipendente va calcolata dal posto di lavoro L’indennità chilometrica, per le missioni fuori comune, è totalmente esente per il tragitto sede/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. L’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile. L’Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già affermato in numerosi precedenti documenti di prassi, non ritenendo sostenibile la tesi dei lavoratori della compagnia assicuratrice, riportata dall’interpellante. Secondo i dipendenti, infatti, ai fini della disciplina fiscale, andrebbe considerato che il vantaggio del dipendente è “accessorio e fortuito” e occupa un posto di secondo piano rispetto all’interesse prevalente dell’azienda per la trasferta effettuata. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.92, 30/10/2015) |
Privacy |
||
|