DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI “PRIVATI”
Come previsto dall’art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.
Cos’è un “pagamento telematico”?
Per pagamento telematico si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:
- invio del modello tramite Entratel (il canale utilizzato dallo Studio per il pagamento degli F24 dei propri clienti)
- invio tramite il canale Fisconline per i contribuente abilitati
- pagamento tramite i servizi online del proprio istituto di credito, solo con riferimento agli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di home banking o Cbi).
Come tra un attimo si vedrà, l’obbligo telematico si va ad articolare diversamente a seconda del modello F24 da presentare.
Il nuovo obbligo telematico
Il descritto obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”). Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche; i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Seppur non vi sia ancora conferma ufficiale in tal senso, è parere diffuso che le compensazioni vincolate siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, es: utilizzo di un credito Iva per compensare una ritenuta), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, es: compensare iva mensile con il credito Iva dell’anno precedente). Sul punto si attende una conferma ufficiale.
Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l’utilizzo del sistema home banking online, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:
- l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto software “F24 OnLine”, che è possibile scaricare collegandosi alla sezione “Software” del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali
- in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.
Entratel.
Tipo di F24 |
Modalità di presentazione |
F24 con compensazione a saldo zero |
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F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo) |
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F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000) |
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F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000) |
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È quindi importante che tutti i clienti privi di partita Iva, per i quali dal prossimo 1° ottobre scattano i descritti obblighi, provvedano a concordare con lo Studio il canale di pagamento che intendono utilizzare, del caso dando incarico allo Studio di provvedere tramite il flusso telematico di Entratel al pagamento dei modelli F24 alle prescritte scadenze. |
Sanzioni
Una osservazione finale riguardante la sanzione applicabile: ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).
Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi risultano molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di € 258 per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.
Pare quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino per seguire la modalità di pagamento corretta in relazione alla specifica situazione.
Altri vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti
Si ricorda inoltre che rimangono inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari:
- limite di € 5.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva: al superamento di tale importo la compensazione è ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione (tale limite si applica, oltre che per il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche per il credito che scaturisce dalla presentazione di un modello TR per l’utilizzo trimestrale del credito). Al superamento di tale limite è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- limite di € 15.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari (già previsto a decorrere dal 2010 per i crediti annuali Iva, dal 2014 è stato introdotto anche per gli altri crediti tributari relativi ad imposte dirette, imposte sostitutive e ritenute): oltre tale limite la compensazione è ammessa solo se sulla dichiarazione è presente il visto di conformità
- nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per importo complessivamente superiore ad € 1.500, i crediti tributari vantati da contribuente vanno prioritariamente utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo.
TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI
Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l’IMU.
Il nuovo tributo si applica:
- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU),
- sulle aree fabbricabili,
- ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’IMU).
La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille.
Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l’IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).
Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali.
È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.
La scadenza di ottobre
La scadenza a regime della TASI è fissata al 16 giugno 2014 (la stessa prevista per l’IMU); trattandosi del primo anno di applicazione e visto che molti Comuni non hanno approvato le aliquote 2014 entro la scadenza del 23 maggio (anche a causa delle elezioni amministrative che si sono tenute questa primavera), si è reso necessario introdurre una disciplina transitoria che ha scaglionato i termini per il versamento degli acconti.
Con il D.L. n.66/14 si è deciso di far slittare il versamento di tutti gli immobili ubicati nei Comuni per i quali aliquote e regolamenti non erano stati approvati entro il 23 maggio e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze entro lo scorso 31 maggio (si tratta di circa il 75% dei Comuni italiani): per tali immobili la scadenza viene fissata al 16 ottobre, ma solo nel caso in cui aliquote e regolamenti siano stati approvati entro il 10 settembre e pubblicati entro il 18 settembre.
Per i Comuni in relazione ai quali anche entro tale data non siano stati resi disponibili i parametri di calcolo, viene meno l’obbligo di versamento dell’acconto e l’imposta dovrà essere versata interamente a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2014. In quest’ultimo caso, ossia per i Comuni ove le aliquote non sono pubblicate entro il 18 settembre, l’imposta 2014 sarà determinata sulla base dell’aliquota standard (1 per mille) verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI e imputando al detentore dell’immobile una percentuale del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’immobile.
Termine entro il quale è stata approvata la delibera |
Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera |
Data di versamento dell’acconto |
Regole da utilizzare per il calcolo dell’acconto |
23 maggio 2014 |
31 maggio 2014 |
16 giugno 2014 |
Sulla base delle aliquote pubblicate entro 31 maggio |
10 settembre 2014 |
18 settembre 2014 |
16 ottobre 2014 |
Sulla base delle aliquote pubblicate entro 18 settembre |
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Imposta dovuta interamente a saldo sulla base dei parametri standard |
Da notare che questa scadenza transitoria di ottobre riguarda solo ed esclusivamente la TASI, ma non l’IMU.
Per tutti gli immobili interessati e per tutti i comuni italiani l’acconto IMU è stato versato lo scorso 16 giugno: la prossima scadenza per l’imposta municipale sarà il conguaglio a saldo per il 2014, da effettuarsi entro il prossimo 16 dicembre.
Lo Studio provvederà automaticamente alla liquidazione e alla predisposizione dei modelli di versamento per tutti gli immobili per i quali sia stata affidata allo Studio la gestione IMU. Ovviamente si è a disposizione a seguire il calcolo TASI anche per gli altri soggetti, nel qual caso si prega di contattare lo Studio. |
Le modalità di versamento
Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l’IMU:
- tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E del 24 aprile 2014 (la Risoluzione n.47/E/14 emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
- tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.14 e pubblicato in G.U. il 28.5.14. Tale bollettino presenta l’intestatario prestampato “pagamento TASI” e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà.
Codici tributo per il versamento TASI
Codice tributo | Immobile | Destinatario versamento |
3958 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune |
3960 | Aree fabbricabili | Comune |
3961 | Altri fabbricati | Comune |
Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle IMU:
- gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all’unità di euro;
- occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento;
- se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.
Inquilini e comodatari
Si ricorda infine che la TASI, a differenza dell’IMU, è dovuta oltre che dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.), per quota anche dal semplice detentore (inquilino, comodatario, ecc).
Pertanto, se non vi si è già provveduto in precedenza, in vista della prossima scadenza del 16 ottobre, si invita la gentile clientela che non possiede alcun immobile ma utilizza immobile altrui in forza di un contratto di locazione o comodato, a raccogliere dal proprietario di questo i dati dell’immobile (in particolare la rendita catastale) al fine di procedere al calcolo della quota di TASI di spettanza.
DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%-65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2014 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL’ENEA DEL 2013
Scade il 30 settembre 2014 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 55%-65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2013 e portate in detrazione nel modello Unico 2014 o nel modello 730/2014, diverse da quelle comunicate entro il termine ordinario dei 90 giorni dal termine dei lavori.
La procedura per la fruizione della detrazione del 55%-65% non prevede alcun obbligo preventivo all’inizio dei lavori. Occorre obbligatoriamente acquisire al termine dei lavori:
– l’asseverazione di un tecnico abilitato;
– l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;
– la scheda informativa.
È obbligatorio inviare telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm), la scheda informativa e, se necessario, copia dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di invio telematico all’ENEA della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente. Tale invio deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2014 per il periodo di imposta 2013) nella quale la spesa viene portata in detrazione.
Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere.
Nel caso, invece, di omessa comunicazione all’ENEA entro il prescritto termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal fine è necessario inviare la comunicazione all’ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione di € 258 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il termine per l’invio della documentazione all’ENEA scade il 30 giugno 2014, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2014. |