Legge di Stabilità 2016: riproposta l’assegnazione agevolata dei beni ai soci
La Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha riproposto l’assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci prevedendo una tassazione agevolata sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.
Vediamo ora in sintesi di quali immobili si tratta, chi ne può usufruire e quanto costa.
Quali sono gli immobili soggetti ad agevolazione? Chi può usufruirne?
Le società di persone e di capitali che entro il 30/09/2016 assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (cioè differenti da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’attività) o beni mobili iscritti in pubblici registri, possono applicare alcune misure agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30/09/2015.
Quanto costa?
La norma consente alle società di assegnare i suddetti beni pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto (l’aliquota è pari al 10,5% se la società risulta non operativa).
Come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate, è possibile fare riferimento al valore catastale dell’immobile, più conveniente del valore normale, purché siano rispettate le condizioni prescritte dalla norma.
Occorre ricordare che, ove presenti, le riserve in sospensione d’imposta che dovessero essere annullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Se a fronte dell’assegnazione dell’immobile vengono diminuite le riserve di utili, queste ultime saranno soggette a tassazione (cosiddetto “capital gain”).
Per quanto riguarda le assegnazioni ai soci effettuate in base alle suddette disposizioni, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa.
Termini per le agevolazioni
Il termine entro cui perfezionare gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata è fissato al 30 settembre 2016.
L’imposta sostitutiva dovrà invece essere versata nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016, mentre il rimanente 40% dovrà essere corrisposto entro il 16 giugno 2017.
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IRES imprese
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L’Agenzia delle Entrate mette in pratica nuove forme di collaborazione fiscale con le imprese mettendo loro a disposizione informazioni riguardanti possibili anomalie IRES presenti in dichiarazione dei redditi relative alla rateizzazione di plusvalenze o sopravvenienze attive. In questo modo il contribuente può valutare la correttezza dei dati in possesso del fisco e fornire gli elementi utili a spiegare la presunta anomalia, piuttosto che provvedere alla regolarizzazione avvalendosi del ravvedimento operoso. La decisione è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 25 maggio, e si inserisce nel nuovo corso di compliance fiscale nel rispetto dell’articolo 1, comma 636, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015. I dati relativi alle plusavalenze e sopravvenienze che l’impresa ha scelto di rateizzare fino a un massimo di cinque esercizi, derogando al regime di tassazione IRES integrale nell’anno di realizzo, in base agli articoli 86 e 88 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), sono messi a disposizione del contribuente per via telematica. Ecco con precisione quali sono le informazioni che vengono fornite dall’Agenzia:
Queste informazioni vengono trasmesse via PEC, posta elettronica certificata, oppure per posta ordinaria al contribuente, e sono comunicate anche alla Guardia di Finanza. L’imprenditore (anche attraverso un intermediario) può richiedere informazioni o segnalare al Fisco elementi che spieghino l’anomalia, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica contenuto nella comunicazione. Oppure, come detto, può regolarizzare al propria posizione ai fini IRES (imposta sul reddito delle società) attraverso il ravvedimento operoso, pagando quindi sanzioni ridotte. Si ricorda che la Legge di Stabilità ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso, che può ora essere utilizzato anche se ci sono già stati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di controllo (a meno che non ci sia già stata formale notifica di un atto di liquidazione o di irrogazione di sanzioni). (Fonte: www.pmi.it) (Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/05/2015) |
Modello 730: tutte le novità dal 2015
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Bonus IRPEF, cedolare secca, IMU, compensazioni, detrazioni e deduzioni fiscali: il modello precompilato è senz’altro la novità principale in materia di dichiarazione dei redditi ma non è l’unica, vista la lunga serie di nuove disposizione fiscali da tener presente nella compilazione del 730/2015, precompilato o cartaceo. Vediamone una sintesi.
Il nuovo CU 2015 Da quest’anno il CUD è sostituito dal CU 2015, nuovo modello di certificazione unica che il sostituto d’imposta ha trasmesso a dipendenti e collaboratori e ha anche inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo scorso e che contiene nuovi dati rispetto al vecchio modello. Bonus IRPEF in busta paga E’ il credito d’imposta previsto nel 2014 dal cosiddetto decreto IRPEF (Dl 66/2014), 80 euro al mese versati a partire dalle buste paga di maggio 2014. Ricordiamo che il bonus è stato poi resto strutturale con la Legge di Stabilità 2015, che lo ha trasformato in una detrazione. Ma ai fini del 730/2015 conta quanto versato nel 2014. Il bonus IRPEF è stato pagato a tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 26mila euro lordi annui: 80 euro al mese se lo stipendio lordo è fino a 24mila euro, cifra più bassa per i redditi più alti che si azzera a quota 26mila euro. Non hanno percepito nulla coloro che guadagnano fino a 8mila euro al mese, essendo esenti da imposizione fiscale (il bonus è un credito d’imposta). Il bonus IRPEF non comporta un aumento dell’imposizione fiscale, essendo appunto un credito d’imposta. E’ però possibile che ci siano dei conguagli da fare (ad esempio, nel caso in cui il dipendente abbia più redditi, e il sostituto d’imposta non ne abbia tenuto conto per calcolare il bonus erogato). Comunque sia, chi presta l’assistenza fiscale deve prestare attenzione a ricalcolare il Bonus IRPEF spettante tenendo conto di tutti i redditi inseriti in 730. Per i dati relativi al Bonus c’è un apposito spazio nel rigo C14 del quadro C (redditi da lavoro dipendente). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Compensazioni F24 Dallo scorso ottobre 2014 sono cambiate le regole per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione. Per le compensazini a saldo zero, bisogna utilizzare necessariamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario. Per le compensazioni di importo superiore a zero, o per i versamenti con F24 superiori a mille euro, si possono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure i servizi di Internet banking di intermediari della riscossione convenzionati. Cedolare secca E’ ridotta dal 15 al 10% per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa o nei quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. La cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Art bonus E’ il credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, da indicare nel rigo G9. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi. Altre novità
(Fonte: www.pmi.it) |
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