Novità normative marzo 2016
Ecco le più interessanti novità normative di questo marzo 2016.
Vi ricordiamo che il nostro studio é disponibile per una prima pre-analisi gratuita delle criticità aziendali.
Detrazione 50% Irpef |
La sostituzione della caldaia dà diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio degli edifici L’Agenzia delle entrate ha chiarito varie questione interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz’altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l’acquisto dell’arredo (c.d. bonus mobili) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell’ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l’ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l’accesso al bonus mobili. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici “diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente”. Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati per la stessa unità abitativa. (Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 02/03/2016) |
Cartelle di pagamento |
Nuovo modello della cartella di pagamento relativa ai ruoli dell’Agenzia delle entrate Per i ruoli consegnati dall’Agenzia delle entrate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016 è stata approvata la nuova versione della cartella di pagamento: nello specifico i maggiori ritocchi hanno riguardato le avvertenze. Dopo la revisione della disciplina dell’istituto del reclamo-mediazione, la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” è diventata “Presentazione del ricorso”. È stato eliminato, quindi, ogni riferimento alle norme precedenti che imponevano al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. Ora, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992). Nel restyling trova anche posto il nuovo limite di valore della controversia entro il quale il contribuente può agire in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore. Tale limite, infatti, è passato da 2.582,28 a 3.000 euro. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27036, 19/02/2016) |
Studi di settore
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Pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d’imposta 2015, e dei controlli tra Unico 2016 e Gerico. Nel dettaglio, il provvedimento licenzia:
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche con quattro mesi di anticipo rispetto a quanto era accaduto per il periodo di imposta 2014 (Unico 2015). (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 24675, 15/02/2016) |
Fabbricati categoria D
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Aggiornato il coefficiente per la determinazione del valore dei fabbricati D senza rendita Agli effetti dell’applicazione dell’Imu e della Tasi per il periodo di imposta 2016 sono stati pubblicati i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse. (Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 29/02/2016) |
Autotrasporto |
Chiarimenti sulla richiesta di rimborso/compensazione del gasolio per autotrazione L’Agenzia delle dogane ha preso atto che rispetto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi le forme di disponibilità del veicolo contenute nell’articolo 3, comma 6, D.P.R. 277/2000 sono meno numerose di quelle previste da altre normative. Tant’è che non contemplano l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la circolare chiarisce che la normativa va letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Rimborso che, quindi, può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R. 277/2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo. Tra queste forme vanno anche incluse il leasing finanziario e il noleggio con conducente. Rispetto, invece, al comodato e alla locazione senza conducente, la nota chiarisce che il riconoscimento dell’agevolazione presuppone la forma scritta del contratto, mentre rispetto al comodato, aggiunge che il contratto va registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile. Nei casi dei noli a freddo a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne ha il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato registrato. Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. Rispetto all’autotrasporto in conto proprio, invece, la circolare esclude in tale settore la locazione e il comodato. (Agenzia delle dogane, circolare n. 4, 23/02/2016) |